DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme
seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di
cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
- Art. 1. L'esercizio delle
professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista,
veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio,
ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo,
geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i
cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle
seguenti disposizioni.
- Art. 2. Ai cittadini
italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della
professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza
ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della
professione di giornalista. Per quanto riguarda la
professione di insegnante privato, rimangono in vigore le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio
decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
- Art. 3. I cittadini di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1,
che abbiano ottenuto la discriminazione a termini
dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi
aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi
professionali, e potranno continuare nell'esercizio della
professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le
limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì
istituiti, in appendice agli elenchi transitori
eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti
in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei
professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano
agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la
tenuta e la disciplina degli albi professionali.
- Art. 4. I cittadini italiani
di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una
delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di
giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali
secondo le disposizioni del capo II della presente legge,
e potranno continuare nell'esercizio professionale con le
limitazioni stabilite dalla legge stessa.
- Art. 5. Gli iscritti negli
elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4
cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di
categoria giuridicamente riconosciute, e non possono
essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad
essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti
collettivi di lavoro.
- Art. 6. è fatto obbligo ai
professionisti che si trovino nelle condizioni previste
dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti
nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria
appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I
trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e
con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere
fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà
dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia
deciso con la dichiarazione di non appartenenza del
ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia
effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi
o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La
cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai
predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha
effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione
è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale
giudiziario, e con le forme della notificazione della
citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
- Art. 7. Per ogni
circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso
la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole
professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può essere
iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la
stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso
tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale
all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso
dell'anzianità di iscrizione.
- Art. 8. I cittadini di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1,
esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere
l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno
farne domanda al primo presidente della Corte di appello
del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Art. 9. Per essere iscritti
negli elenchi speciali è necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere
svolto azione contraria agli interessi del Regime e della
Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di
appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai
vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della
rispettiva professione.
- Art. 10. Non possono
conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che
abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione, non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o,
comunque, condanna che importi la radiazione o
cancellazione dagli albi professionali. Non possono,
parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati
o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia
previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
- Art. 11. Le domande per
l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti
documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e
politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data
non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e
certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del
luogo di residenza del richiedente, attestante che questi
non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione
nell'albo professionale.
- Art. 12. Le attribuzioni
relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed
alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti
leggi e regolamenti professionali, sono esercitate
nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per
tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa
ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal
primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato
della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei
membri, rispettivamente designati dal Ministro per
l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista,
Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per
l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le
Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione
Fascista dei Professionisti ed Artisti.
- Art. 13. I componenti della
Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati
con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi
durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quelli nominati in sostituzione di altri durante il
triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
- Art. 14. La Commissione
distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove
ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge,
delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo
elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide
con l'intervento di almeno quattro componenti. Le
deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono
prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti
prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel
termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore
generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto,
qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
- Art. 15. Contro le
deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione
ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi
disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto
al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel
caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto,
entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione
Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e
Giustizia.
- Art. 16. La Commissione
centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da
un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore
generale degli affari civili e delle professioni legali
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo
delegato, e di altri sette membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato,
dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori
Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le
Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione
Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti
della Commissione sono nominati con decreto Reale, su
proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi
durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quelli nominati in sostituzione di altri durante il
triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con
l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per
la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla
costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
- Art. 17. Entro il mese di
febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12
procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi
le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai
provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli
articoli 14, ultimo comma, e 15.
- Art. 18. La Commissione può
applicare sanzioni disciplinari:
- per gli abusi e le
mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso
nell'esercizio della professione;
- per motivi di
manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni
disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo
non maggiore di sei mesi;
- cancellazione
dall'elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente
sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale
giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio
disciplinare può essere promossa dalla Commissione su
domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della
Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti
addebitati devono essere contestati all'interessato con
l'assegnazione di un termine per la presentazione delle
giustificazioni.
- Art. 19. La cancellazione
dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari,
può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda
dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su
richiesta del procuratore generale della Corte di appello
nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso
ricorso a norma dell'art. 15.
- Art. 20. La condanna o
l'applicazione di una delle misure previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R.
decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la
cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si
trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito
per l'applicazione di una delle misure di cui al comma
precedente, può essere sospeso dall'esercizio della
professione. La sospensione ha sempre luogo quando è
emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi
aggiunti e negli elenchi speciali
- Art. 21. L'esercizio
professionale da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle
seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la
professione deve essere esercitata esclusivamente a favore
di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata
se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27
luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia
appartiene svolga la propria attività istituzionale
esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza
ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere
conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico
ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di
attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del
Codice civile o in locali da questi dipendenti. La
disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo
si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica
iscritti negli "elenchi aggiunti".
- Art. 22. I cittadini
italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei
ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti,
ne sono cancellati.
- Art. 23. I cittadini di
razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei
ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R.
decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei
periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali
delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre
1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono
cancellati.
- Art. 24. I professionisti
forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano
iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono
il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a
decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- Art. 25. è vietata
qualsiasi forma di associazione e collaborazione
professionale tra i professionisti non appartenenti alla
razza ebraica e quelli di razza ebraica.
- Art. 26. L'esercizio delle
attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai
sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione
alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la
cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali,
dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 27. I cittadini
italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio
della professione senza limitazioni fino alla
cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino
a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco
speciale, non potranno esercitare alcuna attività
professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita,
o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale
da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non
discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla
razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non
appartenente alla razza ebraica di revocare al
professionista di razza ebraica non discriminato
l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione
dall'albo.
- Art. 28. I cittadini
italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a
proseguire gli studi universitari o superiori in virtù
dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo
accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa
abilitazione professionale, a norma delle leggi e
regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le
condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per
l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge,
potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o
negli elenchi speciali.
- Art. 29. I notari di razza
ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente
legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento
di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte
della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle
vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il
periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di
esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di
lire mille per ciascuno anno di servizio.
- Art. 30. Ai giornalisti di
razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego
per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal
datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista
dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il
caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi
estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Arnaldo Mussolini" provvederà alla
cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei
propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza
costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei
medesimi della proprietà della polizza di assicurazione
sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto
Nazionale delle assicurazioni.
- Art. 31. Con disposizioni
successive saranno regolati i rapporti tra i
professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza
previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie
contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge.
Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la
cessazione del rapporto d'impiego privato tra i
professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
- Art. 32. Il Ministro per la
Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri
interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la
determinazione dei contributi da porsi a carico degli
iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento
delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
- Art. 33. Agli effetti della
presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è
determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17
novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è
decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art. 26
dello stesso Regio decreto - legge.
- Art. 34. Per tutto quanto
non è contemplato dalla presente legge, si applicano le
leggi ed i regolamenti di carattere generale che
disciplinano le singole professioni.
- Art. 35. Con decreto Reale
saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge
31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di
coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione
della presente legge.
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