DECRETO-LEGGE
17 novembre
1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO
EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100,
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme
giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli
affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per
le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art. 1. Il matrimonio del
cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio
celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
- Art. 2. Fermo il divieto di
cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con
persona di nazionalità straniera è subordinato al
preventivo consenso del Ministero per l'interno. I
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda fino a lire diecimila.
- Art. 3. Fermo il divieto di
cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili
e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito
Nazionale Fascista o da esso controllate, delle
Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti
parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali non possono contrarre matrimonio con persone
di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne
ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art.
2, la trasgressione del predetto divieto importa la
perdita dell'impiego e del grado.
- Art. 4. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
regnicoli non sono considerati stranieri.
- Art. 5. L'ufficiale dello
stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è
obbligato ad accertare, indipendentemente dalle
dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di
cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto
dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè
alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato
civile che trasgredisce al disposto del presente articolo
è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire
cinquemila.
- Art. 6. Non può produrre
effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei
registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della
legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato
in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti
al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato
l'adempimento di quanto disposto dal primo comma
dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono
puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire
cinquemila.
- Art. 7. L'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti
relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del
disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia
all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
- Art. 8. Agli effetti di
legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione
diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da
genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di
nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da
madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo
nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo
di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o
sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data
del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa
da quella ebraica.
- Art. 9. L'appartenenza alla
razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei
registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli
estratti dei predetti registri ed i certificati relativi,
che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono
fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione
deve farsi negli atti relativi a concessione o
autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori
alle disposizioni del presente articolo sono puniti con
l'ammenda fino a lire duemila.
- Art. 10. I cittadini
italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o
di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di
aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione,
ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18
novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque
natura che impieghino cento o più persone, nè avere di
dette aziende la direzione nè assumervi comunque,
l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso,
abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in
complesso, abbiano un imponibile superiore a lire
ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista
l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli
accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di
cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con
decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di
concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e
giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute,
saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
- Art. 11. Il genitore di
razza ebraica può essere privato della patria potestà
sui figli che appartengono a religione diversa da quella
ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una
educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o
ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti
alla razza ebraica non possono avere alle proprie
dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani
di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda
da lire mille a lire cinquemila.
- Art. 13. Non possono avere
alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza
ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che
ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli
Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti
in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso
delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque
costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere,
di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche
con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato
concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente
dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o
che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi
necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché
delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per
metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione.
- Art. 14. Il Ministro per
l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può,
caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni
dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la
causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
- mutilati, invalidi,
feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle
guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
- combattenti nelle
guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano
conseguito almeno la croce al merito di guerra;
- mutilati, invalidi,
feriti della causa fascista;
- iscritti al Partito
Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924;
- legionari fiumani;
- abbiano acquisito
eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini
dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett.
b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia
delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono richiedere l'annotazione del
provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato
civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per
l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 15. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati
componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli
ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
- Art. 16. Per la valutazione
delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n.
6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una
Commissione composta del Sottosegretario di Stato
all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del
Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore
della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
- Art. 17. è vietato agli
ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18. Per il periodo di
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno,
sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in
casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli
impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona
straniera di razza ariana.
- Art. 19. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano
nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia
all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il
termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti
sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda
fino a lire tremila.
- Art. 20. I dipendenti degli
Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza
ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
- Art. 21. I dipendenti dello
Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma
dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al
trattamento di quiescenza loro spettante a termini di
legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che
non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è
concesso il trattamento minimo di pensione se hanno
compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi
è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio
compiuti.
- Art. 22. Le disposizioni di
cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli
Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h),
dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono
applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai
dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le
indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme
che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa
o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei
dipendenti.
- Art. 23. Le concessioni di
cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri
posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni
effetto revocate.
- Art. 24. Gli ebrei stranieri
e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali
abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e
nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio
1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della
Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo
1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale
obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.
decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
- Art. 25. La disposizione
dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità
straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di
cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli
interessati dovranno far pervenire documentata istanza al
Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 26. Le questioni
relative all'applicazione del presente decreto saranno
risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno,
sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo
parere di una Commissione da lui nominata. Il
provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 27. Nulla è innovato
per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la
attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi
vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie
per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente
decreto.
- Art. 28. è abrogata ogni
disposizione contraria o, comunque, incompatibile con
quella del presente decreto.
- Art. 29. Il Governo del Re
è autorizzato ad emanare le norme necessarie per
l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è
autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel,
Lantini
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