REGIO
DECRETO - LEGGE
15 novembre 1938 -
XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già
emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E
PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n.
1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio
1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto
l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare
ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola
italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora
emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE,
Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e
del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. A qualsiasi
ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non
possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se
siano state comprese in graduatorie di concorsi
anteriormente al presente decreto; nè possono essere
ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera
docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati
quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e
privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza
nelle scuole elementari.
- Art. 2. Delle Accademie,
degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed
arti non possono far parte persone di razza ebraica.
- Art. 3. Alle scuole di
ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di
razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli
alunni di razza ebraica che professino la religione
cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle
Autorità ecclesiastiche.
- Art. 4. Nelle scuole
d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l adozione di libri di testo di autori di razza
ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano
frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali
sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
- Art. 5. Per i fanciulli
di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,
speciali sezioni di scuola elementare nelle località in
cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le
comunità israelitiche possono aprire, con
l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale,
scuole elementari con effetti legali per fanciulli di
razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per
gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio
provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle
scuole elementari di cui al presente articolo il personale
potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio
saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate
da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della
religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di
Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro
per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali
adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
- Art. 6. Scuole
d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone
di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le
disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del
valore legale degli studi e degli esami à sensi
dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928,
quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di
associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in
tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi
stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da
alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della
religione e della cultura militare. Nelle scuole
d'istruzione media di cui al presente articolo il
personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere
adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
- Art. 7. Per le persone di
razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento
medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
- Art. 8. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il personale di
razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli
impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal
servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale
trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Al personale
stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del
R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono
integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti
ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica
decadono dall'abilitazione.
- Art. 9 Per l'insegnamento
nelle scuole elementari e medie per alunni di razza
ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal
servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state
riconosciute le benemerenze individuali o famigliari
previste dalle disposizioni generali per la difesa della
razza italiana. Ai fini del presente articolo sono
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori
delle scuole pubbliche e private e il personale di
vigilanza nelle scuole elementari.
- Art. 10. In deroga al
precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti
di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici
a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa
disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi
superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi
conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai
corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per
accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di
secondo grado o un titolo equipollente. Il presente
articolo si applica anche agli studenti stranieri, in
deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri
di fissare stabile dimora nel Regno.
- Art. 11. Per l'anno
accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle
nuove nomine dei professori universitari potrà essere
protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli
statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione
superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39,
anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al
29 ottobre 1938-XVII.
- Art. 12. I Regi
decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23
settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì
abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio
decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
- Art. 13. Il presente
decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
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