REGIO
DECRETO-LEGGE
7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO
EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTĀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā urgente ed assoluta di
provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. Dalla data di
pubblicazione del presente decreto-legge č vietato agli
stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
- Art. 2. Agli effetti del
presente decreto-legge č considerato ebreo colui che č
nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli
professi religione diversa da quella ebraica.
- Art. 3. Le concessioni di
cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei
posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni
effetto revocate.
- Art. 4. Gli stranieri
ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro
soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono
lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno
ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto
saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo
unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle
pene stabilite dalla legge.
- Art. 5. Le controversie
che potessero sorgere nell'applicazione del presente
decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto
del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i
Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via
amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente
decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per
la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno,
proponente, č autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini
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