REGIO DECRETO
- LEGGE
5 settembre 1938 -
XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E
PER LA VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n.100;
Ritenuta la necessitā assoluta ed urgente di dettare
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
- Art. 1. All'ufficio di
insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state
comprese in graduatorie di concorso anteriormente al
presente decreto; nč potranno essere ammesse
all'assistentato universitario, nč al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza.
- Art. 2. Alle scuole di
qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di
razza ebraica.
- Art. 3. A datare dal 16
ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente
art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori
delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti
universitari, il personale di vigilanza delle scuole
elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica
saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
- Art. 4. I membri di razza
ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di
far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre
1938-XVI.
- Art. 5. In deroga al
precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di
razza ebraica, giā iscritti a istituti di istruzione
superiore nei passati anni accademici.
- Art. 6. Agli effetti del
presente decreto-legge č considerato di razza ebraica
colui che č nato da genitori entrambi di razza ebraica,
anche se egli professi religione diversa da quella
ebraica.
- Art. 7. Il presente
decreto-legge, che entrerā in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarā
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale č autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a San Rossore, addė 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
|