Ai Governatori di Stato per
l'Alimentazione e ai Presidenti degli Uffici Provinciali
per l'Alimentazione della Prussia, ad eccezione dei
territori dell'Est non incorporati nell'Alta Slesia.
Per conoscenza ai Presidenti di
Distretto (Regierungspraesidenten).
Oggetto: Razioni alimentari per
gli ebrei.
1. Razioni
A partire dal 19 ottobre 1942, gli ebrei
non potranno più ricevere i seguenti generi alimentari:
Carne, prodotti derivati della carne,
uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini,
fecola di grano, ecc), latte fresco intero, latte fresco
scremato e tutti quei cibi che saranno distribuiti non
in base alle carte annonarie distribuite nel Reich ma in
base a certificati locali di distribuzione o attraverso
provvedimenti speciali emanati dagli Uffici
dell'Alimentazione locali.
I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10
anni di età riceveranno la razione di pane uguale a
quella dei normali consumatori. I bambini ebrei fino ai
6 anni d'età riceveranno la razione di grassi assegnata
al normale consumatore ma senza sostituti del miele e
senza cacao in polvere. I ragazzi di età compresa dai 6
ai 14 anni non riceveranno il supplemento di marmellata
distribuito alla corrispondente fascia. I bambini ebrei
sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco
scremato al giorno.
Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli
ebrei tessere e certificati locali di prelevamento per
carne, uova o latte. I bambini e i ragazzi ebrei sino ai
10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e
quelli sino ai 6 anni le tessere per i grassi identiche
a quelle dei normali consumatori. Le tessere per il pane
rilasciate agli ebrei dovranno consentire il
prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di
segale. I bambini ebrei sotto i 6 anni di età
riceveranno un certificato di prelevamento per il latte
fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la
frase "Buono per mezzo litro giornaliero".
2 . Regolamentazione per gli infermi
Le regole per la distribuzione
alimentare agli ammalati alle persone inferme, alle
partorienti e alle donne in allattamento non si
applicano agli ebrei. Le norme stabilite dal presente
decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati negli
ospedali.
3 . Distribuzioni speciali
Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi
distribuzione speciale.
4. Cambio di
tessere annonarie con buoni per viaggi o per ristoranti
Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio
e buoni pasto per ristoranti può essere consentito agli
ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.
5. Cibo non
compreso nel razionamento
Per l'acquisto di generi alimentari non razionati, gli
ebrei non saranno soggetti a restrizioni sino a quando
tali generi saranno disponibili in quantità sufficiente
per la popolazione ariana. I generi alimentari non
compresi nel razionamento che vengono distribuiti di
tanto in tanto e in quantità limitate, come ortaggi,
aringhe, pasta di pesce, etc. non dovranno essere
distribuite agli ebrei. Gli Uffici dell'Alimentazione
sono autorizzati a permettere agli ebrei l'acquisto di
rape, foglie di cavolo, etc.
6. Timbrature delle
tessere annonarie.
Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno
essere sovrastampate diagonalmente (cioè sopra ciascun
buono) con la scritta continua della parola "giudeo". A
questo scopo dovrà essere scelto un colore che contrasti
con il colore di base della tessera annonaria. Non è
necessario quindi l'annullamento di questi buoni prima
del rilascio delle tessere.
7. Orari speciali
di acquisto per gli ebrei.
Per evitare inconvenienti nell'approvvigionamento alla
popolazione ariana si raccomanda alle Autorità preposte
all'alimentazione di stabilire orari speciali per gli
acquisti da parte degli ebrei.
8. Pacchi dono
indirizzati ad ebrei.
Gli Uffici dell'Alimentazione dovranno registrare per
intero sulle tessere annonarie degli ebrei i generi
alimentari contenuti nei pacchi dono loro indirizzati.
Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a
razionamento, ma non regolarmente distribuiti (come
caffè, cacao, the, etc.), l'intero pacco o ciò che a
causa della ritardata registrazione del pacco stesso non
sia stato ancora utilizzato, dovrà essere messo a
disposizione dei grandi consumatori come gli ospedali o
scaricato dalle razioni degli ebrei. Nel decreto del 29
Aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle
Finanze ha incaricato gli Uffici della Dogana di
redigere rapporti settimanali da inviarsi all' Ufficio
dell'Alimentazione competente per territorio. In tali
rapporti dovrà essere annotata la quantità e la
tipologia dei pacchi in arrivo quando sia certo o si
sospetti che il destinatario sia ebreo. Nel caso in cui
il rapporto dell'Ufficio Doganale giunga all'Ufficio
dell'Alimentazione con un ritardo tale che il cibo
contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente
consumato, questo dovrà essere comunque detratto dalle
razioni spettanti agli ebrei. Nel caso in cui gli uffici
della Polizia di Stato siano informati dell'arrivo di
pacchi alimentari provenienti dall'estero e indirizzati
ad ebrei, dovranno sequestrarli e metterli a
disposizione degli Uffici dell'Alimentazione.