LE LEGGI DI NORIMBERGA

LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO

15 Settembre 1935

Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:

Articolo I

1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.

2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.

 

Articolo II

Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.

 

Articolo III

Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.

 

Articolo IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.

2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

 

Articolo V

1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.

2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.

3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.

Articolo VI

Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.

 

Articolo VII

La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.

Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler
Il Ministro degli Interni del Reich:
Wilhelm Frick
Il Ministro della Giustizia del Reich:
Dr. Gürtner
Il Vice Fuehrer:
Rudolf Hess

Reichsgesetzblatt, 1, 1935, pp. 1146-1147.

 

DECRETO SUL RAZIONAMENTO ALIMENTARE PER GLI EBREI

18 Settembre 1942


Il Ministro del Reich per l'Alimentazione e l'Agricoltura
Berlino W 8, Wilhelmstrasse 72
18 Settembre 1942

Ai Governatori di Stato per l'Alimentazione e ai Presidenti degli Uffici Provinciali per l'Alimentazione della Prussia, ad eccezione dei territori dell'Est non incorporati nell'Alta Slesia.

Per conoscenza ai Presidenti di Distretto (Regierungspraesidenten).

Oggetto: Razioni alimentari per gli ebrei.

1. Razioni

A partire dal 19 ottobre 1942, gli ebrei non potranno più ricevere i seguenti generi alimentari:

Carne, prodotti derivati della carne, uova, derivati del grano (dolci, pane bianco, panini, fecola di grano, ecc), latte fresco intero, latte fresco scremato e tutti quei cibi che saranno distribuiti non in base alle carte annonarie distribuite nel Reich ma in base a certificati locali di distribuzione o attraverso provvedimenti speciali emanati dagli Uffici dell'Alimentazione locali.

I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno la razione di pane uguale a quella dei normali consumatori. I bambini ebrei fino ai 6 anni d'età riceveranno la razione di grassi assegnata al normale consumatore ma senza sostituti del miele e senza cacao in polvere. I ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni non riceveranno il supplemento di marmellata distribuito alla corrispondente fascia. I bambini ebrei sino ai 6 anni riceveranno mezzo litro di latte fresco scremato al giorno.

Conseguentemente non dovranno più essere rilasciate agli ebrei tessere e certificati locali di prelevamento per carne, uova o latte. I bambini e i ragazzi ebrei sino ai 10 anni di età riceveranno le tessere per il pane e quelli sino ai 6 anni le tessere per i grassi identiche a quelle dei normali consumatori. Le tessere per il pane rilasciate agli ebrei dovranno consentire il prelevamento soltanto di prodotti confezionati a base di segale. I bambini ebrei sotto i 6 anni di età riceveranno un certificato di prelevamento per il latte fresco scremato. Su di esso dovrà essere annotata la frase "Buono per mezzo litro giornaliero".


2 . Regolamentazione per gli infermi

Le regole per la distribuzione alimentare agli ammalati alle persone inferme, alle partorienti e alle donne in allattamento non si applicano agli ebrei. Le norme stabilite dal presente decreto si applicano anche agli ebrei ricoverati negli ospedali.


3 . Distribuzioni speciali

Gli ebrei sono esclusi da qualsiasi distribuzione speciale.

4. Cambio di tessere annonarie con buoni per viaggi o per ristoranti

Il cambio di tessere annonarie con biglietti di viaggio e buoni pasto per ristoranti può essere consentito agli ebrei soltanto in casi urgenti ed eccezionali.

5. Cibo non compreso nel razionamento

Per l'acquisto di generi alimentari non razionati, gli ebrei non saranno soggetti a restrizioni sino a quando tali generi saranno disponibili in quantità sufficiente per la popolazione ariana. I generi alimentari non compresi nel razionamento che vengono distribuiti di tanto in tanto e in quantità limitate, come ortaggi, aringhe, pasta di pesce, etc. non dovranno essere distribuite agli ebrei. Gli Uffici dell'Alimentazione sono autorizzati a permettere agli ebrei l'acquisto di rape, foglie di cavolo, etc.

6. Timbrature delle tessere annonarie.

Le tessere annonarie rilasciate agli ebrei dovranno essere sovrastampate diagonalmente (cioè sopra ciascun buono) con la scritta continua della parola "giudeo". A questo scopo dovrà essere scelto un colore che contrasti con il colore di base della tessera annonaria. Non è necessario quindi l'annullamento di questi buoni prima del rilascio delle tessere.

7. Orari speciali di acquisto per gli ebrei.

Per evitare inconvenienti nell'approvvigionamento alla popolazione ariana si raccomanda alle Autorità preposte all'alimentazione di stabilire orari speciali per gli acquisti da parte degli ebrei.

8. Pacchi dono indirizzati ad ebrei.

Gli Uffici dell'Alimentazione dovranno registrare per intero sulle tessere annonarie degli ebrei i generi alimentari contenuti nei pacchi dono loro indirizzati. Qualora si trattasse di prodotti sottoposti a razionamento, ma non regolarmente distribuiti (come caffè, cacao, the, etc.), l'intero pacco o ciò che a causa della ritardata registrazione del pacco stesso non sia stato ancora utilizzato, dovrà essere messo a disposizione dei grandi consumatori come gli ospedali o scaricato dalle razioni degli ebrei. Nel decreto del 29 Aprile 1941, di cui si acclude copia, il Ministro delle Finanze ha incaricato gli Uffici della Dogana di redigere rapporti settimanali da inviarsi all' Ufficio dell'Alimentazione competente per territorio. In tali rapporti dovrà essere annotata la quantità e la tipologia dei pacchi in arrivo quando sia certo o si sospetti che il destinatario sia ebreo. Nel caso in cui il rapporto dell'Ufficio Doganale giunga all'Ufficio dell'Alimentazione con un ritardo tale che il cibo contenuto nei pacchi dono sia stato già interamente consumato, questo dovrà essere comunque detratto dalle razioni spettanti agli ebrei. Nel caso in cui gli uffici della Polizia di Stato siano informati dell'arrivo di pacchi alimentari provenienti dall'estero e indirizzati ad ebrei, dovranno sequestrarli e metterli a disposizione degli Uffici dell'Alimentazione.

 

ORDINANZA PER L'ESCLUSIONE DEGLI EBREI DALLA VITA ECONOMICA TEDESCA

12 Novembre 1938
In base al Decreto del 18 Ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano Quadriennale si ordina quanto segue:
 
Articolo I
1. Dal 1° gennaio 1938, è proibito agli Ebrei il libero esercizio della vendita al dettaglio, della vendita per corrispondenza e dell'artigianato.
2. A decorrere dalla stessa data, agli Ebrei è altresì proibito promuovere e pubblicizzare beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostra e accettare ordini di acquisto.
3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.
 
Articolo II
1. A nessun ebreo è consentito amministrare un'impresa con la qualifica di "amministratore" secondo la definizione che di tale termine dà la legge sul Lavoro Nazionale del 20 Gennaio 1934.
2. Qualora un ebreo ricopra una carica direttiva all'interno di un'impresa, potrà essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i diritti derivanti dal contratto d'impiego, specialmente quelli relativi a compensazioni e pensioni, saranno considerati nulli.
 
Articolo III
1. Nessun ebreo può essere membro di una Società Cooperativa.
2. Dal 21 Dicembre 1938, gli ebrei membri di Cooperative perderanno la qualifica di socio. Non sarà necessaria alcuna notifica.
 
Articolo IV
I Ministeri competenti del Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti per l'attuazione di questo decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto nel caso di trasferimento di proprietà di aziende ebraiche a soggetti non ebraici.


Berlino, 12 Novembre 1938
Il Presidente del Piano Quadriennale:
Hermann Göring, Gran Maresciallo del Reich